(massima n. 1)
Anche i contratti stipulati per soddisfare esigenze transitorie del conduttore (di cui allart. 26, L. n. 392/1978) che si rinnovino tacitamente dopo lentrata in vigore della L. n. 431/1998 sono attratti, quanto alla durata e al canone, dalla disciplina di cui allart. 2 della nuova legge.