(massima n. 1)
In caso di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato nel vigore della legge sull’equo canone e rinnovatosi tacitamente dopo l’entrata in vigore della L. n. 431/98, la nullità della pattuizione di un canone in misura ultralegale - secondo il dettato dell’art. 79 della L. n. 392/78 - deve ritenersi sanata a far tempo dalla data della rinnovazione automatica. Conseguentemente, da quel momento il canone dovuto è quello liberamente pattuito in origine dalle parti e non più quello legale.