(massima n. 1)
Nel caso di locazione abitativa stipulata anteriormente al 30 dicembre 1998 per un canone ultra-legale, qualora le parti optino per la rinnovazione tacita del contratto la loro volontą non deve ritenersi diretta a recepire quel contratto con le eventuali successive modifiche da esso apportate (per effetto del giudizio instaurato per la ripetizione di indebito), bensģ volta a recepire tutte le singole clausole ad esso apposte, ivi compresa la natura del canone, un tempo da considerarsi extra legale ma ora perfettamente valida ai sensi della nuova normativa.