(massima n. 1)
In tema di contratti di locazione agevolata (c.d. convenzionati, stipulati cioè ex art. 2, comma 3, L. n. 431/98), la previsione di clausole che contrastino con i parametri previsti dal contratto-tipo allegato alla convenzione territoriale non comporta l’invalidità dell’intero contratto, bensì delle singole clausole, né il passaggio dalla tipologia contrattuale prescelta (quella agevolata) ad altra (segnatamente a quella di cui al primo comma dell’art. 2 L. n. 431/98 c.d. di anni 4+4).