(massima n. 1)
In tema di comunicazione di disdetta da parte del locatore di immobile ad uso abitativo vale la regola per cui tra i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti alla nuova disciplina (ed in particolare all’art. 2, comma 6 della predetta legge) solo quelli per i quali il termine utile per la comunicazione della disdetta da parte del locatore è scaduto successivamente al 30 dicembre 1998 e tale disdetta non è stata data, cosicché la rinnovazione si è verificata nella vigenza della nuova legge.