(massima n. 1)
La mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo č equiparata, in ragione di un evidente principio di continenza, alla incompleta comunicazione dello stesso. Ne deriva che la mancata o incompleta comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento del provvedimento sanzionatorio, in applicazione dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990, qualora le censure inerenti i presupposti per l'attivazione del potere sanzionatorio ed loro concreto apprezzamento nel caso concreto siano, immuni dai vizi prospettati dal Privato.