(massima n. 2)
L'indennizzo previsto dell'art. 936 Cod. civ. non spetta a colui che, commettendo reato, ha realizzato nel vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47 delle opere su suolo pubblico senza aver conseguito la relativa sanatoria, tenendo presente che l'applicazione dell'art. 14 della citata L. n. 47 del 1985 (ora art. 35 T.U. 6 giugno 2001 n. 380), il quale impone la demolizione dell'opera abusiva realizzata su suolo pubblico e il ripristino dello stato dei luoghi ad opera del Sindaco, esclude che l'Amministrazione proprietaria possa esercitare la scelta della ritenzione dell'incorporazione, così come prevista, per le ipotesi di costruzioni non abusive, nell'art. 936 comma 2 Cod. civ.