(massima n. 1)
È legittimo l'ordine di sospensione lavori e contestuale demolizione di manufatti abusivi che non sia stato preceduto dalla preventiva comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990, e s.m.i., ove gli atti istruttori prodromici all'adozione del provvedimento repressivo dell'abuso edilizio, siano stati posti in essere nel contraddittorio con i medesimi soggetti. In tal caso, infatti, non si configura una lesione del diritto di partecipazione procedimentale dei destinatari del provvedimento; e ciò sul rilievo che, in tema di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'alt. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario, tenendo presente che ciò che appare necessario è che al privato sia data la possibilità di partecipare a quelle attività di rilevamento fattuale che preludono alla valutazione circa l'adozione dell'ordine in parola.