(massima n. 1)
Diversamente, invece, si č ritenuto a proposito dell'aggiudicazione provvisoria, in quanto provvedimento quest'ultimo avente una natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva. Ne consegue che, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicatario provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del medesimo, finalizzato all'annullamento in autotutela.