(massima n. 1)
In materia di informative prefettizie (di cui agli artt. 4 D.Lgs. n. 490/1994 e 10, comma 7, D.P.R. n. 252/1998) non si applica l'art. 7 della legge n. 241/1990, con la connessa partecipazione procedimentale, poiché il carattere spiccatamente cautelare della misura in parola, nella quale sfocia l'accertamento indagatorio in tema di collegamenti con la criminalitą organizzata, in uno con i particolari interessi pubblici coinvolti e la connessa riservatezza, consentono di ravvisare in re ipsa quelle esigenze di celeritą che giustificano l'omissione della comunicazione ai sensi del primo comma del cit. art. 7.