(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento col quale l'Autoritą ordina di cessare l'attivitą iniziata a seguito di denuncia, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non trattandosi di avvio di un nuovo procedimento, bensģ della sua conclusione di quello iniziato sulla base della mera denuncia del privato.