(massima n. 1)
Nel caso di adozione da parte del Sindaco di una ordinanza contingibile urgente a fronte di situazioni di necessità (nella specie in forza dei poteri attribuiti in materia ambientale), la garanzia partecipativa di cui all'art. 7 L. 241/1990 non può essere applicata meccanicamente; più precisamente, tranne il caso in cui le circostanze del caso evidenzino l'opportunità di inviare comunque una comunicazione di avvio del procedimento, l'urgenza in sé della situazione da affrontare comporta che non occorre in linea di principio l'invio di tale comunicazione. A maggior ragione, tale principio si applica quando risulti una situazione di inquinamento: in tal caso, infatti, l'Amministrazione può immediatamente imporre le misure necessarie, senza ulteriori differimenti che comporterebbero l'ulteriore compromissione dell'ambiente.