(massima n. 1)
L'art. 7 della Legge n. 241/1990 espressamente dispone che l'obbligo dell'avviso del procedimento recede qualora sussistano particolari esigenze di celeritą, rimettendo all'autoritą emanante la valutazione della sussistenza di tali esigenze nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, salvo il limite della non manifesta illogicitą ed irragionevolezza.