(massima n. 1)
Sulla scorta del dettato di cui aLl'art. 21-octies e del principio dei cc.dd. vizi non invalidanti, l'obbligo di comunicazione assume una connotazione di tipo sostanziale e sussiste ogni qualvolta l'amministrazione possa effettivamente beneficiare della partecipazione del privato mediante l'acquisizione di un suo contributo rappresentativo dei suoi interessi e non anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso adottato in quanto atto necessitato o vincolato o qualora la comunicazione stessa non avrebbe potuto esplicare alcuna positiva efficacia in relazione alla possibilitą dei privato di partecipare al procedimento stesso.