(massima n. 1)
L'art. 7 subordina la comunicazione ad una facile individuazione dei soggetti, per cui, laddove gli interessi coinvolti dal procedimento siano molteplici e complessi, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, risultando difficilmente individuabili i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento.