(massima n. 1)
L'apporto partecipativo del privato non va inquadrato in termini di mera contrapposizione rispetto all'azione dell'amministrazione, bensė in un'ottica collaborativa rispetto all'istruttoria amministrativa. La partecipazione procedimentale, infatti, č finalizzata all'effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialitā dell'azione amministrativa predicati dall'art. 97 Cost. e, quindi, in ultima analisi, alla corretta formazione della volontā di provvedere della pubblica amministrazione.