(massima n. 1)
L'art. 7 della legge sul procedimento č espressione di un principio generale dell'ordinamento giuridico, avente la finalitā di assicurare piena visibilitā all'azione amministrativa nel momento della sua realizzazione e di garantire nello stesso tempo la partecipazione del soggetto destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento.