(massima n. 1)
L'avviso di inizio del procedimento va inviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, solo ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai controinteressati, nei cui confronti il contenuto dispositivo dell'atto conclusivo del procedimento può, potenzialmente, arrecare un pregiudizio. In particolare, sono considerati controinteressati solo quei soggetti che, alla stregua di una valutazione prognostica, possano subire, concretamente e realmente, gli effetti pregiudizievoli del provvedimento, non risultando, pertanto, sufficiente, una valutazione meramente eventuale, basata su elementi fattuali di ordine generale.