(massima n. 3)
L'eventuale presenza, alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni, del concorrente non può far decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso, previsto dall'art. 120 co. 2 bis D.Lgs. n. 104 del 2010, e, inoltre, la suddetta decorrenza nemmeno può ritenersi esigibile nei casi in cui gli atti che reggono il provvedimento di ammissione non sono stati posti a disposizione dei concorrenti. In tema di appalti la decorrenza del termine di impugnazione si verifica a fronte di situazioni di effettiva, concreta e completa conoscibilità della documentazione utile, misurando il dovere di diligenza esigibile in capo al singolo operatore in relazione allo specifico punto di equilibrio evincibile dalla disciplina di riferimento e, dunque, in stretto raccordo al ventaglio di adempimenti che la disciplina di riferimento pone in capo alle stazioni appaltanti. Nella descritta ottica sembra doversi concludere nel senso che, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per proporre ricorso ex art. 120 comma 2 bis D.Lgs. n. 104/2010, occorra far riferimento alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, semprechè idonei a veicolare le informazioni necessarie ad esplicitare i motivi su cui riposano, e ciò in considerazione del carattere speciale, derogatorio, e pertanto di stretta interpretazione del "rito superspeciale" sulle ammissioni ed esclusioni, in relazione al quale sono tassativamente richieste le formalità pubblicitarie poc'anzi richiamate. In altri termini, la pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni deve contenere anche l'accessibilità ai relativi atti (e motivazioni), ciò affinché la tutela giurisdizionale possa essere compiutamente esercitata, non essendo sufficiente a far decorrere il termine di impugnativa la mera elencazione di offerenti ammessi senza ulteriori chiarimenti. Tale principio non patisce eccezione per il solo fatto che l'operatore non abbia esercitato la facoltà di presentare un'istanza di accesso, dal momento che la peculiarità della disciplina di settore mal si coniuga con il tradizionale orientamento secondo cui è affidato alla diligenza del singolo interessato l'onere di attivarsi tempestivamente, una volta acquisita la conoscenza di un provvedimento lesivo, per conoscere tutte le ulteriori circostanze poste a fondamento del medesimo, che ritenga necessarie allo scopo di esercitare compiutamente il proprio diritto di impugnazione e difesa.