(massima n. 1)
Fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), nondimeno permane la facoltą per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche pił favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro.