(massima n. 1)
È illegittima la determinazione della stazione appaltante che non ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta prima classificata in quanto ha ritenuto che il costo della manodopera indicato in offerta non rispettasse i minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle formulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50 del 2016, qualora emerga che la stessa sia un'impresa artigiana che ha applicato il Contratto Nazionale Lavoratori Edili Artigiani/Edilizia Civile Industriale, ovverosia ha applicato un contratto collettivo congruente con l'oggetto dell'appalto, che si discosta in minima parte dalle voci di costo indicate nella tabelle ministeriali. (Riforma Tar Campania Salerno, sez. I, 15 ottobre 2018, n. 1428). La scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto».