(massima n. 1)
E' nulla la clausola statutaria che ha previsto un indifferenziato diritto di prelazione (anche) in favore dei soci privati, in assenza del previo, necessario esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, (nonché gli ulteriori atti che vi avevano dato attuazione) per contrasto con i principi generali di ordine pubblico economico che postulano la messa a gara delle partecipazioni nell'ambito di societą miste deputate (inter alia) alla prestazione di servizi, come quello di trasporto che qui viene in rilievo.L'obbligo di rispettare la regola dell'evidenza pubblica per l'alienazione delle quote sociali detenute in una societą mista risponde a un principio di ordine pubblico economico (anche di matrice eurounitaria) presiedendo al rispetto degli altrettanto generali principi di concorrenza, paritą di trattamento e di non discriminazione fra i potenziali concorrenti. La violazione delle richiamate regole di ordine pubblico non comporta soltanto l'annullabilitą degli atti con cui si sia comunque proceduto all'alienazione in favore di privati in violazione della regola dell'evidenza pubblica, ma - pił in generale - la radicale nullitą dell'atto per violazione di norme imperative di legge.