(massima n. 1)
Perché sussista un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato che possa essere influente quale causa di annullamento del contratto concluso dal primo, è necessario che il rappresentante persegua interessi propri sui personali od anche di terzi inconciliabili con quelli del rappresentato, in modo che all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato. Non costituiscono, pertanto, causa di annullamento per conflitto di interessi né la mera convergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato, né l'uso malaccorto che il rappresentante faccia del potere, concludendo negozi di nulla o scarsa utilità. (Nella specie, si è escluso il suddetto conflitto di interessi nella vendita di un appartamento conclusa dal rappresentante del venditore a prezzo incongruo).