(massima n. 1)
Le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse storico-artistico su un immobile, tali da giustificare l'apposizione del relativo vincolo, costituiscono espressione di un potere nel quale sono presenti sia momenti di discrezionalità tecnica, sia momenti di propria discrezionalità amministrativa. Tale valutazione è espressione di una prerogativa esclusiva dell'amministrazione e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere inattendibilità della valutazione tecnica-discrezionale compiuta. Il superamento del termine legale di centoventi giorni per l'adozione del provvedimento finale ex art. 12, co. 10, D. lgs. 42/2004, non comporta consumazione del potere, non determinando perciò alcun effetto viziante sulla determinazione comunque adottata in ritardo.