(massima n. 1)
La domanda del privato volta ad ottenere atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti dei terzi, con immediati vantaggi a favore dell'istante, ha valore non già di mero esposto, bensì di istanza suscettibile di far sorgere a carico della p.a. l'obbligo di provvedere, nella misura in cui il richiedente sia portatore di uno specifico e rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella di coloro facenti parte della collettività.