(massima n. 1)
L'obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza di un privato, necessario ai fini della formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile in s.g., non è stabilito in via generale, ma va ravvisato solo quando si possa desumere da una norma di legge puntuale, ovvero anche da una norma di principio, che sia però, all'evidenza, chiaramente interpretabile in tal senso; tale regola è espressione dello stesso principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., poiché un obbligo generale come quello che si esclude costringerebbe, in ultima analisi, l'Amministrazione ad un impegno sproporzionato di risorse di fronte a qualsivoglia istanza, per assurdo anche manifestamente infondata o soltanto emulativa.