(massima n. 1)
Il conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c. postula un rapporto d'incompatibilitā fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che č ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro. Detta situazione, peraltro, integrando una ragione di annullabilitā per vizio di volontā negoziale, č da apprezzarsi con riferimento al tempo del perfezionamento del contratto, restando irrilevanti le vicende successive: l'atto idoneo al conseguimento degli obiettivi del rappresentato, pure se convergenti con quelli del rappresentante, non č invalidabile a posteriori per eventi sopraggiunti che possano contrapporre interessi prima paralleli. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del conflitto in ordine alla concessione di ipoteca, da parte di una societā di capitali, a garanzia di un debito di altra societā di capitali atteso che le due societā, nonostante avessero il medesimo amministratore unico, che aveva stipulato l'atto di concessione dell'ipoteca, avevano, altresė, identica base sociale e un comune ed unitario, oltre che coordinato, progetto imprenditoriale, nell'ambito del quale si inseriva la concessione della garanzia).