(massima n. 1)
Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale, qualora il contratto non sia stato stipulato, allorché una delle parti rilevi che la stipula comporterebbe la violazione di norme imperative: In tali evenienze, l'Amministrazione può senz'altro recedere dalle trattative senza incorrere in alcuna responsabilità, non potendosi anche in tal caso ravvisare un ragionevole affidamento, giuridicamente tutelato, alla stipula del contratto.