(massima n. 2)
In base al principio di strumentalità delle forme, di cui sono oggi espressione gli artt. 21 octies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990, l'invalidità di un atto per vizi procedurali può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito.