(massima n. 1)
Il principio di proporzionalitą, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario anche alla luce della clausola di formale recezione ex art. 1 comma 1, L. n. 241 del 1990, come novellato dalla L. n. 15 del 2005. Esso, dunque, si articola in tre distinti profili: a) idoneitą del mezzo impiegato rispetto all'obiettivo perseguito; b) necessarietą: assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti il minor sacrificio al privato; c) adeguatezza dell'esercizio del potere rispetto agli interessi in gioco.