(massima n. 1)
Va deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale relativa al dubbio se il principio di proporzionalitā che deve guidare il processo di quantificazione delle sanzioni - cosė come affermato dallart. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea - osti ad una interpretazione dell'art. 23 par. 2, lett. a) del regolamento n. 1/2003, quale č quella consolidata dalla Commissione europea attraverso gli Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006/C 201/02) e alla relativa prassi applicativa anche nazionale - secondo cui la sanzione da applicare alle imprese che abbiano violato il divieto di intese restrittive della concorrenza si calcola applicando le circostanze sull'importo base scaturente dal computo dei diversi fattori di cui occorre tenere conto ai sensi della normativa UE e comunque prima della riduzione del 10% del fatturato, con il rischio che l'applicazione delle attenuanti sull'importo base si riveli del tutto inidoneo a produrre l'effetto di personalizzazione della sanzione cui, invece, le circostanze sono preordinate attraverso la modulazione del relativo ammontare in ragione delle specifiche caratteristiche del caso concreto.