(massima n. 1)
Alla luce del principio di proporzionalitā, nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, č doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile; in questo senso, il principio de quo rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi (art. 97 Cost.).