(massima n. 2)
La domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un contratto, al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo contratto dipendente da una invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità di un contratto, può pronunciarne l'annullamento, ove quest'ultimo risulti fondato sui medesimi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, nell'escludere la sussistenza della nullità del contratto individuale di lavoro stipulato tra il presidente in carica della società datrice di lavoro ed un suo dirigente, aveva però omesso di indagare se, in forza delle allegazioni in fatto su cui si fondavano le difese della società in entrambi i gradi del giudizio, potesse invece ravvisarsi una ipotesi di annullabilità del medesimo contratto per conflitto d'interessi ex art. 1394 c.c.).