(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, i principi generali di diritto comunitario direttamente ricavabili dal Trattato, o comunque dichiarati dalla Corte di giustizia dell'unione europea, di concorrenza, di paritą di trattamento di non discriminazione, di mutuo riconoscimento, di pubblicitą, di trasparenza, di imparzialitą e di proporzionalitą, debbono essere applicati all'attivitą di diritto privato della p.a., anche quando la p.a. non sia obbligata ad attivare procedure ad evidenza pubblica. In particolare essi si applicano sia alla concessione di beni pubblici sia alle concessioni e agli appalti di pubblici servizi.