(massima n. 1)
Le autoritą nazionali, nell'adottare provvedimenti di attuazione di una regolamentazione comunitaria, sono tenute ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione Europea, tra i quali si annoverano i principi di proporzionalitą, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.