(massima n. 1)
La regola circa la necessitā di verbalizzare le modalitā di conservazione dei plichi, pur in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, č agevolmente desumibile da basilari criteri di legalitā e trasparenza, nonché dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente cui assegnare l'appalto: non v'č dubbio, infatti, che l'integritā dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti č al contempo la condizione di segretezza delle stesse e la garanzia del pieno dispiegarsi del principio della par condicio di tutti i concorrenti, per l'effettivo rispetto dei principi enunciati dall'art. 97 Cost., di buon andamento e di imparzialitā cui deve conformarsi l'azione amministrativa.