(massima n. 1)
L'art. 12, D.RR. 9 maggio 1994 n. 487, prescrivendo nei concorsi indetti per l'accesso a posti di pubblico impiego l'estrazione a sorte delle domande della prova orale, ha inteso assicurare l'imparzialitą della Commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore, che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce l'astratta conoscibilitą e la cui inosservanza determina l'illegittimitą della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della Commissione.