(massima n. 1)
Č costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, in quanto dispone, nell'ambito della stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, il divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1 gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero di utilizzare le graduatorie di concorsi giā espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione. Premesso che le deroghe al principio del concorso pubblico, del quale č elemento essenziale la natura comparativa ed aperta della procedura, sono legittime se rivolte al buon andamento dell'amministrazione, cioč se rispondono a particolari ragioni giustificatrici, ricollegabilii alla peculiaritā delle funzioni che il personale da reclutare č chiamato a svolgere ed all'esigenza di consolidare determinate esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione medesima e non acquisibili all'esterno.