Corte costituzionalesentenza n. 234del 11 ottobre 1985
(1 massima)
(massima n. 1)
Gią prima della L. n. 241/1990, il precetto costituzionale di cui all'art. 97 toccava non solo l'organizzazione, ma anche l'azione della p.a., tenuta a dispiegarsi in modo da non compromettere e discriminare i soggetti coinvolti.