(massima n. 1)
In sede disciplinare l'amministrazione può legittimamente tener conto delle risultanze emerse nelle varie fasi del pregresso procedimento penale istruito a carico del medesimo incolpato, in modo tale da evitare ulteriori accertamenti istruttori alle luce del principio di economicità del procedimento, ma a condizione che di tali risultanze sia autonomamente valutata la rilevanza in chiave disciplinare.