(massima n. 1)
Il principio di legalitā č, inoltre, alla base della regola di irretroattivitā dell'azione amministrativa limitativa della sfera giuridica del privato: in tal modo si vuole evitare che la p.a., con una decisione unilaterale, possa incidere con effetto ex ante sulle situazioni giuridiche soggettive.