(massima n. 1)
Il principio di legalità che connota l'azione dei pubblici poteri va letto in una duplice declinazione: in senso proprio, secondo cui non può darsi esercizio legittimo di potere senza che sussista una specifica fonte legislativa legittimante; ma anche nel senso che, ove detta fonte legislativa sussista e l'esercizio del potere (sanzionatone) sia vincolato al verificarsi di taluni presupposti fattuali, l'Amministrazione non potrebbe, dopo aver riscontrato la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, sottrarsi legittima- mente al suo esercizio.