(massima n. 1)
Il principio di legalità è ribadito anche dall'alt. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati". La giurisprudenza, anche amministrativa, ha avuto modo più volte di precisare che allorché, con la legge 24 novembre 1981, n. 689, il legislatore ha dettato una disciplina unitaria per tutte le sanzioni amministrative, mutuando la maggior parte delle norme generali dai principi generali del diritto penale, ha sancito il principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (da ultimo. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent., 4 aprile 2017, n. 1566), ancorché abbia considerato un solo aspetto della irretroattività e cioè quello della norma incrimi- natrice che sia entrata in vigore successivamente alla commissione dell'illecito.