(massima n. 1)
Lo stato di bisogno, richiesto dall'art. 1448 c.c. per l'esperimento dell'azione di rescissione per lesione, può essere generato dalle cause più disparate, ma deve consistere, in ogni caso, in una deficienza di mezzi pecuniari, per cui tutti gli altri differenti motivi, che abbiano costituito il concreto impulso alla conclusione del contratto, possono eventualmente giustificare l'annullamento del medesimo per vizi di consenso, ma non integrano una ragione di lesione e non si identificano, quindi, con la condizione prevista dalla legge per l'esperimento dell'azione di rescissione.