(massima n. 1)
È abnorme, in quanto determinante una indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore, il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio sotto il profilo della erronea indicazione del giudice-persona fisica addetto alla trattazione del processo secondo il ruolo di udienza, rispetto a quello indicato nel decreto, e rimette gli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha osservato che la nullità del decreto di citazione a giudizio si verifica soltanto quando l'atto non reca l'indicazione del giudice competente, inteso come organo giudicante procedente, senza che sia necessaria la specifica indicazione della persona fisica del giudice designato).