(massima n. 1)
La norma dell'art. 1392 c.c., secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere logicamente interpretata, in aderenza alla lettera della legge, in modo restrittivo, nel senso che è riferibile soltanto ai negozi per i quali la legge prescrive ad substantiam o ad probationem una particolare forma e non anche all'ipotesi in cui sono state le parti ad adottare la specialità della forma per un negozio che la legge assoggetta invece a minore formalismo. Pertanto, l'esistenza del potere di rappresentanza, quando non sia richiesta la forma scritta, può dedursi anche da fatti univoci e concludenti.