(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, la sopravvenuta depenalizzazione di uno dei reati costitutivi del programma criminoso determina, con effetto "ex tunc", il parziale effetto abrogativo dello stesso fatto associativo riferito al reato-fine abrogato, con la conseguente necessitą della rideterminazione della pena. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di societą finanziarie e reati contro le fede pubblica, tra quali il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. "medio tempore" abrogato dal D.Lgs. n. 7 del 2016).