(massima n. 1)
In tema di contraffazione dei c.d. modelli ornamentali brevettati, spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validitą o meno della registrazione del modello, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie nella quale, in relazione alla contestazione di contraffazione di modelli ornamentali di fibbie, la Corte, rilevata la corretta valutazione sulla validitą dei brevetti dei modelli, ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 473 cod. pen.).