(massima n. 1)
Il responsabile di un'associazione privata avente la finalitą di promuovere servizi culturali ed iniziative per il tempo libero in favore dei dipendenti della Polizia di Stato e dei loro familiari, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale - non essendo configurabile un'attivitą di formazione o di manifestazione della volontą della P.A. ovvero di esercizio di poteri autoritativi o certificativi - né quella di incaricato di pubblico servizio, dovendosi escludere che tale attivitą sia oggettivamente di pubblico interesse o che tale natura possa derivare dall'art. 16 d.P.R. 147 del 1990.