(massima n. 1)
Le informazioni fornite dall'imputato al perito sono inutilizzabili per fini diversi da quelli dell'accertamento peritale e tale inutilizzabilitą, avendo natura patologica, opera anche con riferimento al giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso, invece, di dichiarazioni della persona offesa o di altri testimoni al perito, l'inutilizzabilitą ha natura fisiologica, per cui in questo secondo caso le informazioni possono essere legittimamente utilizzate nel rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilitą dell'imputato).